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Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e sul finanziamento della cooperazione in ambito COST

BBl 1999 8846 · Foglio federale

Del 2 nov 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/1999-8846/it/decreto-federale-sul-finanziamento-della-partecipazione-della-svizzera-ai-programmi-dell-ue-nei-settori-della-ricerca-dello-sviluppo-tecnologico-e-di-dimostrazione-negli-anni-2000-2003-e-sul-finanziamento-della-cooperazione-in-ambito-cost

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 1999 7644

Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e sul finanziamento della cooperazione in ambito COST

Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e sul finanziamento della cooperazione in ambito COST

del 23 settembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Art. 1 1 Per finanziare la partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro dell’UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e per le realtive misure d’accompagnamento è stanziato un credito globale di 459 milioni di franchi. 2 Il credito è ripartito come segue: mio di fr. a. partecipazione al quinto programma quadro dell’UE 426 b. misure d’accompagnamento (rete d’informazione, valorizzazione dei risultati, mandati d’esperti, gestione di progetti e sostegno della partecipazione svizzera ai programmi europei al di fuori del programma quadro) 33

Art. 2 Per la partecipazione della Svizzera ad azioni nell’ambito della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d’impegno di 32 milioni di franchi.

Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2003.

Art. 4 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d’impegno del credito globale.

1 FF 1999 243

7644 1999-5419

Finanziamento della partecipazione ai programmi UE

Art. 5 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999 Consiglio nazionale, 23 settembre 1999 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker