FF 2000 236
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
F Legge federale Disegno sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1-4 1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione dell’assicurazione malattie.
2 Attuale capoverso 3.
3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutti i dati necessari ed effettuare ispezioni. Gli assicuratori devono inviargli i rapporti e i conti annui. 4 Gli ospedali e le case di cura devono comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative al grado di copertura dei costi, nonché per sorvegliare l’economicità e la qualità delle prestazioni. L’anonimato degli assicurati deve essere garantito.
Art. 23 Statistiche Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.
Art. 80 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:
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a. sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di assicurarsi; b. calcolare e riscuotere i premi; c. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; d. stabilire il diritto a riduzione dei premi conformemente all’articolo 65, nonché calcolarla e concederla; e. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; f. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; g. allestire statistiche.
Art. 81 Consultazione degli atti 1 Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a. la persona interessata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito; e. la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell’assicurazione malattie. 2 Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.
Art. 82 cpv. 1 e 2 Assistenza amministrativa 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili. 2 Abrogato
Art. 83 Obbligo del segreto Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
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Art. 84 Comunicazione di dati 1 Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale; e. agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’anonimato degli assicurati sia garantito; f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e della case di cura; g. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine. 3 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 4 Gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti.
5 Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
4 RS 281.1 5 RS 642.11 6 RS 431.01
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a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso. 6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata. 7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.