FF 2000 5117
Legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione
Legge federale Disegno concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 1, decreta:
I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 Abrogato
Art. 13 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 3 Sono negoziatori di titoli:
c. abrogata 4 Non sono negoziatori di titoli gli istituti di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 17a capoverso 4 lettera a, costituiti in società cooperative.
Art. 14 cpv. 4 (nuovo) 4 Le società d’assicurazione sulla vita che rientrano nella definizione dell’articolo 13 capoverso 3 lettera d sono esenti dalla quota di tassa che le concerne qualora comprino o vendano titoli imponibili che devono essere iscritti nel registro delle garanzie conformemente all’articolo 7 della legge federale del 25 giungo 19303 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita.
Art. 17 cpv. 2 2 Egli deve la metà della tassa:
a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore istituzionale; b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore istituzionale.
Nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione. LF
Art. 17a (nuovo) Investitori istituzionali
1 Sono considerati investitori istituzionali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:
a. la Confederazione, i Cantoni e i loro comuni politici; b. gli Stati esteri e le banche centrali; c. i fondi d’investimento svizzeri ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994 4 sui fondi d’investimento; d. i fondi d’investimento esteri ai sensi dell’articolo 44 della legge federale sui fondi d’investimento; e. gli istituti svizzeri di previdenza sociale; f. gli istituti esteri di previdenza sociale; g. gli istituti svizzeri di previdenza professionale (2° pilastro) e di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a); h. gli istituti esteri di previdenza professionale; i. le società di assicurazioni sulla vita estere che soggiacciono a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.
2 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza sociale:
a. i Fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 19826 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. 3 Sono considerati istituti esteri di previdenza sociale gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nel capoverso 2 e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella della Confederazione. 4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata: a. gli istituti di previdenza ai sensi dell’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni8, come pure il fondo di garanzia e l’istituto collettore ai sensi degli articoli 56 e 60 LPP; b. le fondazioni di libero passaggio ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 e 19 dell’ordinanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
4 RS 951.31 5 RS 831.10 6 RS 837.0 7 RS 831.40 8 RS 220 9 RS 831.425
Nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione. LF
c. gli istituti che concludono convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 198510 sulla legittimazione delle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute; d. le fondazioni d’investimento che si dedicano esclusivamente all’investimento e alla gestione di fondi degli istituti di cui alle lettere a-c, e che soggiacciono alla vigilanza della Confederazione o dei Cantoni. 5 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella degli istituti svizzeri di previdenza professionale.
Art. 19 cpv. 3 (nuovo) 3 Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.
II 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all’entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002.
10 RS 831.461.3