FF 2000 436
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)(Cooperazione in materia di istruzione)
A Legge federale Disegno sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta:
I La legge militare2 è modificata come segue:
Art. 48a (nuovo) Istruzione all’estero o insieme con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a. l’istruzione della truppa all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. le esercitazioni in comune con truppe straniere. 2 Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d’istruzione particolari nell’ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.
Art. 150a (nuovo) Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare le questioni giuridiche e amministrative risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. 2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:
a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera; b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari; c. l’importazione e l’esportazione di materiale, oggetti d’equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.