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Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)(Cooperazione in materia di istruzione)

BBl 2000 143 · Foglio federale

Del 15 feb 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2000-143/it/legge-federale-sull-esercito-e-sull-amministrazione-militare-legge-militare-lm-cooperazione-in-materia-di-istruzione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) (AS 2001 2264)

Oggetto parlamentare: Militärgesetz. Änderung (99.084)

FF 2000 436

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)(Cooperazione in materia di istruzione)

A Legge federale Disegno sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta:

I La legge militare2 è modificata come segue:

Art. 48a (nuovo) Istruzione all’estero o insieme con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a. l’istruzione della truppa all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. le esercitazioni in comune con truppe straniere. 2 Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d’istruzione particolari nell’ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Art. 150a (nuovo) Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare le questioni giuridiche e amministrative risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. 2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera; b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari; c. l’importazione e l’esportazione di materiale, oggetti d’equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.