FF 2000 1021
Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta
Legge federale Disegno concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell’agricoltura dall’uragano «Lothar» agli alberi da frutta
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:
Art. 1 Principio La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall’uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli alberi da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.
Art. 2 Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola.
Art. 3 Importo dei contributi 1 Il contributo federale è di 140 franchi per albero.
2 Il contributo è versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.
Art. 4 Domande Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 30 giugno 2000.
Art. 5 Protezione giuridica Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.
Art. 6 Esecuzione 1 L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e 185 della legge del 29 aprile 1998 3 sull’agricoltura si applicano per analogia.
Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell’agricoltura dall’uragano «Lothar» agli alberi da frutta
I Cantoni annunciano all’Ufficio federale dell’agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.
Art. 7 Mezzi finanziari L’Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.
Art. 8 Disposizioni finali 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Entra in vigore il giorno dopo la promulgazione con effetto sino al 31 dicembre 2003.