FF 2000 1486
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Legge federale Disegno sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 3, ...
Art. 15 cpv. 3 3 Nell’interesse di un’attività amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unità amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l’articolo 5 sono applicabili per analogia.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.