FF 2000 126
Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000
Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000
del 20 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 19992, decreta:
Art. 1 Preventivo e disavanzo preventivato 1 È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2000, articolato come segue: – spese per 47 424 230 452 franchi, – introiti per 45 583 774 465 franchi, – eccedenza di uscite al preventivo finanziario di 1 840 455 987 franchi, – disavanzo preventivato nel conto economico di 2 951 463 818 franchi. 2 È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2000, articolato come segue: spese per 2352 milioni di franchi, introiti per 2997 milioni di franchi e un’eccedenza di introiti di 645 milioni di franchi.
Art. 2 Effettivo del personale e retribuzioni 1 L’effettivo medio del personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, i servizi del Parlamento e l’Ufficio federale di controllo delle finanze, non deve superare, nel 2000, 28 418 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 2 777 402 100 franchi. 2 L’effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 2000, 246 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 29 163 000 franchi. 3 L’effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 2000, 140 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 16 576 000 franchi. 4 L’effettivo medio dell’Ufficio federale di controllo delle finanze non deve superare, nel 2000, 80 posti. Le retribuzioni del personale sono limitate a 10 236 300 franchi.
1 RS 611.010 2 Non pubblicato nel FF.
126 2000-0021
Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000. DF
Art. 3 Crediti d’impegno sottoposti al freno delle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
– per l’acquisto di materiale 1 011 100 000 – per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione 265 900 000 – per misure nel settore dell’asilo 235 000 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 628 200 000 – per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento 300 000 000
Art. 4 Crediti d’impegno non sottoposti al freno delle spese Sono stanziati i seguenti credito d’impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
– per l’acquisto di materiale 18 000 000 – per la ricerca e lo sviluppo 25 000 000 – per l’esecuzione di pene e misure 15 000 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 101 100 000
Art. 5 Disposizione finale Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 20 dicembre 1999 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker