FF 2001 5805
Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002
Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002
del 12 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20013, decreta:
Art. 1 Preventivo e eccedenza preventivata 1 È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2002, articolato come segue: – spese per 51 249 156 670 franchi, – introiti per 50 955 302 600 franchi, – eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 293 854 070 franchi, – eccedenza preventivata nel conto economico di 3 799 385 804 franchi. 2 È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2002, articolato come segue: spese per 1 833 000 000 franchi, introiti per 2 422 000 000 franchi e un’eccedenza di introiti di 589 000 000 franchi.
Art. 2 Retribuzioni del personale 1 Le retribuzioni del personale nell’ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 3 076 054 300 franchi. 2 Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2002, a 35 555 000 franchi. 3 Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2002, a 12 200 000 franchi.
3 Non pubblicato nel FF.
Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF
4 Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 18 213 000 franchi. 5 Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici. 6 Nel conto di Stato 2002 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.
Art. 3 Crediti d’impegno sottoposti al freno delle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
– per l’acquisto di materiale 1 042 100 000 – per l’informatica e le telecomunicazioni 134 500 000 – per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione 184 100 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 616 200 000 – per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento 300 000 000
Art. 4 Crediti d’impegno non sottoposti al freno delle spese Sono stanziati i seguenti credito d’impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
– per l’acquisto di materiale 14 500 000 – per l’informatica e le telecomunicazioni 34 800 000 – per la ricerca e lo sviluppo 13 000 000 – per le relazioni con l’estero 4 000 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 129 100 000
Art. 5 Limite di spesa per gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per i rifiuti Per finanziare le indennità accordate a titolo provvisorio e destinate agli impianti per le acque di carico e agli impianti per i rifiuti di cui agli articoli 61 e 62 della legge sulla protezione delle acque, è stanziato un importo massimo di 760 milioni di franchi per gli anni 2002-2005.
Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF
Art. 6 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2001 Consiglio nazionale, 12 dicembre 2001 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christoph Thomann