FF 2001 2845
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Legge federale Disegno sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20012, decreta:
I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:
Art. 3 lett. e La legge non è applicabile, fatto salvo l’articolo 3a: e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
Art. 3a lett. c Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili: c. ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, educatori e ai sorveglianti occupati in istituti.
Art. 71 lett. b Sono riservate in particolare: b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute e sulla durata del lavoro e del riposo possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell’interesse dei lavoratori;