FF 2001 3452
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale
A Legge federale Disegno concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20011, decreta:
I La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Art. 8 titolo e cpv. 1 Organizzazione e direzione dell’Amministrazione federale 1 Il Consiglio federale definisce l’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali. Sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.
Art. 64 Abrogato
II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’Allegato.
III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3452 2001-1068
Allegato (cifra II)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Sono abrogati i seguenti atti normativi:
1 Legge del 29 settembre 195236 sulla cittadinanza svizzera
Sostituzione di espressioni 1. Nell’articolo 13 capoversi 1 e 5 l’espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita dall’espressione «Ufficio federale». 2. Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2 l’espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall’espressione «Ufficio federale». 3. Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l’espressione «competente» è stralciata.
29 RU 1970 349 30 RU 1988 1212 31 RU 1980 1480 32 CS 7 216 33 RU 1972 2058 34 RU 1985 398 35 RU 1977 1387 36 RS 141.0
Art. 12 cpv. 2 2 La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente (Ufficio federale)37 ha concesso un’autorizzazione.
Art. 37 Inchieste L’Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.
Art. 46 cpv. 3 3 L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.
Art. 51 cpv. 2 2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.
2 Legge federale del 19 aprile 197838 sulla formazione professionale
Art. 11 cpv. 2 primo periodo 2 L’Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...
Art. 36 cpv. 2 secondo periodo (nuovo) 2 ... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.
3 Legge dell’8 ottobre 199939 sull’aiuto alle università
Art. 17 Contributi fissi agli istituti Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all’articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.
37 Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS. 38 RS 412.10 39 RS 414.20
4 Legge del 22 dicembre 191640 sulle forze idriche
Art.73 II. Commissione Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le dell’economia questioni d’ordine generale o particolari attinenti all’economia idrica idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l’organizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.
5 Legge del 20 dicembre 195741 sulle ferrovie
Art. 94 IV. Tasse Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell’esecuzione della presente legge.
6 Legge federale del 25 settembre 191742 concernente la costituzione di pegni
sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese
Art. 5 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Il Consiglio federale emana disposizioni per l’impianto e la tenuta del registro dei pegni. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.
7 Legge del 3 ottobre 197543 sulla navigazione interna
Art. 56 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.
40 RS 721.80 41 RS 742.101 42 RS 742.211 43 RS 747.201
8 Legge del 21 dicembre 194844 sulla navigazione aerea
Art. 58 cpv. 2 2 Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.
9 Legge del 22 marzo 199145 sulla radioprotezione
Art. 7 cpv. 1
1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:
a. la Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività; b. la Commissione di protezione nucleare e chimica.
10 Legge federale del 18 marzo 199446 sull’assicurazione malattie
Art. 20 cpv. 2 e 3 primo periodo 2 Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell’istituzione.
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
11 Legge del 20 giugno 198647 sulla caccia
Art. 12 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3 primo periodo 2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. 2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. 3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
12 Legge federale del 10 ottobre 199748 concernente le imprese d’armamento
della Confederazione
Art. 3 cpv. 2 2 Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia basata sul rapporto di proprietà, formulata dal Consiglio federale.
48 RS 934.21