FF 2001 4227
Decreto federale concernente la Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati
Decreto federale Disegno concernente la Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 14 luglio 2000, tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.