FF 2002 1828
Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione
Decreto federale Disegno B1 sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta:
I La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 1 (nuovo) 1 La Confederazione disciplina l’acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.
II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.