FF 2002 3531
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
Ordinanza Disegno dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCS); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta:
Art. 1 Inabilità alla guida 1 Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione. 2 È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.
Art. 2 Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.