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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

BBl 2002 572 · Foglio federale

Del 4 giu 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2002-572/it/ordinanza-dell-assemblea-federale-concernente-i-valori-limite-di-alcolemia-nella-circolazione-stradale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale (AS 2004 3523)

Oggetto parlamentare: Blutalkoholwerte im Strassenverkehr. Verordnung (02.038)

FF 2002 3531

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Ordinanza Disegno dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCS); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta:

Art. 1 Inabilità alla guida 1 Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione. 2 È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.

Art. 2 Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.