FF 2002 3804
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust)
Legge federale Disegno sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:
Sezione 1: Principi
Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l’istituzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. 2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico o terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.
Sezione 2: Aiuti finanziari
Art. 2 Beneficiari 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria. 2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.
Art. 3 Condizioni 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:
3804 2002-0609
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche; b. il cui finanziamento a lungo termine è garantito; e c. che rispondono a esigenze qualitative. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.
Art. 4 Mezzi a disposizione 1 L’Assemblea federale vota sotto forma di un credito d’impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. 2 Il personale e le spese necessarie all’attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1. 3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità tenendo conto delle particolarità regionali.
Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione. 2 Sono accordati per tre anni al massimo.
Sezione 3: Procedura e protezione giuridica
Art. 6 Domanda di aiuti finanziari e decisione 1 Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta. 2 Anche le domande secondo l’articolo 3 capoverso 2 devono essere indirizzate all’Ufficio. 3 L’Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l’autorità competente del Cantone.
Art. 7 Protezione giuridica 1 La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 2 È escluso il ricorso al Consiglio federale.
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8 Esecuzione e valutazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti. 2 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.
Art. 9 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 La sua durata di validità è di 10 anni.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Proposta della minoranza (Fattebert, Bortoluzzi, Dunant, Triponez) Non entrata in materia