Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

BBl 2003 1092 · Foglio federale

Del 14 ott 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2003-1092/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-avanti-per-autostrade-sicure-ed-efficienti

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Volksinitiative. "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" (02.040)

FF 2003 5757

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l’iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti», depositata il 28 novembre 20001; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20022, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» del 28 novembre 2000 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale3 è modificata come segue:

Art. 81 cpv. 2 2 Si adopera per l’efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell’ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 84 cpv. 3, secondo periodo 3 ... Sono eccettuate:

a. le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico; b. le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 2 2. Disposizione transitoria dell’art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) Al più tardi dieci anni dopo l’accettazione dell’articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali: a. tra Ginevra e Losanna; b. tra Berna e Zurigo; c. tra Erstfeld ed Airolo.

Art. 2 1 Nel contempo è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell’Assemblea federale. 2 L’Assemblea federale propone di modificare come segue la Costituzione federale4:

Art. 81 cpv. 2 2 Si adopera per un’adeguata capacità delle infrastrutture del traffico. Nell’ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per il traffico stradale e ferroviario e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 82 cpv. 4 4 Gli autoveicoli pesanti per il trasporto mercantile non possono circolare né di notte né di domenica. Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i particolari e determinano le eccezioni.

Art. 84 cpv. 3, secondo e terzo periodo 3 … Sono eccettuate la costruzione di corsie stradali supplementari tra Amsteg e Airolo e le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito. La legge disciplina il rispetto dell’obiettivo del trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia.

4 RS 101

Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Art. 197 n. 2 e 3 2. Disposizione transitoria dell’art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) 1 Un anno dopo l’accettazione dell’articolo 81 capoverso 2 il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un programma di durata limitata inteso a: a. ultimare la rete delle strade nazionali conformemente allo stato dei lavori all’entrata in vigore della presente disposizione; b. ampliare la capacità della rete delle strade nazionali; c. sovvenzionare provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura del traffico negli agglomerati. Vi rientrano le infrastrutture stradali e ferroviarie per quanto siano site negli agglomerati, servano a migliorare il traffico negli agglomerati e non possano essere cofinanziate in altro modo con fondi federali. Le sovvenzioni considerano l’importanza di entrambi i modi di trasporto e contribuiscono a uno sviluppo degli insediamenti equilibrato sul piano nazionale. 2 Il programma deve essere concepito in modo che i progetti di massima urgenza siano pubblicati al più tardi otto anni dopo l’accettazione dell’articolo 81 capoverso 2. 3 Il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni all’Assemblea federale sullo stato della realizzazione del programma. Propone l’ulteriore realizzazione prevista e un limite di spesa per il successivo periodo di programma.

3. Disposizione transitoria dell’art. 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico) 1 La realizzazione del programma di cui all’articolo 197 numero 2 (disposizione transitoria dell’art. 81 cpv. 2) è finanziata mediante un fondo giuridicamente e contabilmente autonomo. Il regolamento del fondo è emanato dall’Assemblea federale sotto forma di ordinanza. 2 Il fondo è alimentato:

a. come prima dotazione all’entrata in vigore dell’articolo 81 capoverso 2, mediante il trasferimento della metà dei fondi del finanziamento speciale «circolazione stradale»; b. con una parte del prodotto netto secondo l’articolo 86 stabilita dall’Assemblea federale. 3 I versamenti nel fondo sono stabiliti in modo che vi siano mezzi sufficienti sia per i compiti da finanziare con il fondo medesimo sia per gli altri compiti secondo l’articolo 86. 4 Il fondo non può indebitarsi. Il suo patrimonio non è rimunerato.

5 All’atto dello scioglimento del fondo, il saldo contabile è versato a favore del finanziamento speciale «circolazione stradale».

Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Art. 3 L’Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz