FF 2003 6001
Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004–2007
Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004–2007
del 17 settembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1 Per i contributi secondo l’articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi. 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:
a. 2004: 236 milioni di franchi; b. 2005: 258 milioni di franchi; c. 2006: 292 milioni di franchi; d. 2007: 313 milioni di franchi. 3 Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
Art. 2 1 Per i contributi versati in virtù dell’articolo 20 LSUP per i cicli di studio nelle scuole universitarie professionali, segnatamente nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell’arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata, è stanziato un limite di spesa di 80 milioni di franchi per gli anni 2004–2007. 2 Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004–2007. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 17 settembre 2003 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz