FF 2003 6013
Decreto federale sui crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 2004–2007
Decreto federale sui crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 2004–2007
del 19 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 e 16 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto l’articolo 4 della legge federale dell’8 ottobre 19993 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l’articolo 22 capoverso 6 della legge dell’8 ottobre 19994 sull’aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20025, decreta:
Art. 1 Cooperazione internazionale nel settore dell’educazione 1 Per gli anni 2004–2007 è stanziato un credito globale di 73,2 milioni di franchi per: a. finanziare le misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù; b. finanziare la partecipazione della Svizzera alle azioni della cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione. 2 L’importo è ripartito nel modo seguente: milioni di franchi
a. misure transitorie per la partecipazione ai programmi dell’UE in 51,3 materia di educazione, formazione professionale e gioventù: b. misure collaterali nazionali nel settore UE: 9,9 c. istituti universitari europei (borse di studio e sussidi): 3,5 d. azioni della cooperazione internazionale in materia di educazione: 8,5 3 Con il credito globale si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
Crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 2004–2007. DF
Art. 2 COST Per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2004–2007 è stanziato un credito d’impegno di 37 milioni di franchi.
Art. 3 Cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale Per la cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell’educazione negli anni 2004–2007 è stanziato un credito d’impegno di 47,4 milioni di franchi.
Art. 4 HFSP Per la partecipazione della Svizzera al programma HFSP (Human Frontier Science Programme) è stanziato un limite di spesa di 3,6 milioni di franchi.
Art. 5 ILL Per la partecipazione scientifica della Svizzera all’Istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL) di Grenoble negli anni 2004–2008 è stanziato un credito d’impegno di 22 milioni di franchi.
Art. 6 I singoli impegni possono essere contratti sino al 31 dicembre 2007.
Art. 7 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 6 maggio 2003 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz