FF 2003 1946
Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati
Decreto federale Disegno concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20032, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 alla Convenzione STE 1083 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale concernente il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.