FF 2003 2186
Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)
C Decreto federale Disegno sui crediti secondo la legge sull’aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:
Art. 1 Periodo di sussidio L’undicesimo periodo di sussidio ai sensi della legge sull’aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
Art. 2 Sussidi di base 1 Per i sussidi di base dell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2310 milioni di franchi. 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:
a. 2004: 528 milioni di franchi; b. 2005: 562 milioni di franchi; c. 2006: 590 milioni di franchi; d. 2007: 630 milioni di franchi.
Art. 3 1 Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio. 2 Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.
2186 2002-2220
Crediti secondo la legge sull’aiuto alle università negli anni 2004–2007
Art. 4 Sussidi agli investimenti Per i sussidi agli investimenti nell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 290 milioni di franchi.
Art. 5 Contributi subordinati a progetti Per i contributi subordinati a progetti nell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 186 milioni di franchi.
Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.