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Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)

BBl 2003 316 · Foglio federale

Del 25 mar 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2003-316/it/decreto-federale-sui-crediti-secondo-la-legge-sull-aiuto-alle-universita-negli-anni-2004-2007-11-periodo-di-sussidio

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2004-2007 (02.089)

FF 2003 2186

Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)

C Decreto federale Disegno sui crediti secondo la legge sull’aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:

Art. 1 Periodo di sussidio L’undicesimo periodo di sussidio ai sensi della legge sull’aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

Art. 2 Sussidi di base 1 Per i sussidi di base dell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2310 milioni di franchi. 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:

a. 2004: 528 milioni di franchi; b. 2005: 562 milioni di franchi; c. 2006: 590 milioni di franchi; d. 2007: 630 milioni di franchi.

Art. 3 1 Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio. 2 Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

2186 2002-2220

Crediti secondo la legge sull’aiuto alle università negli anni 2004–2007

Art. 4 Sussidi agli investimenti Per i sussidi agli investimenti nell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5 Contributi subordinati a progetti Per i contributi subordinati a progetti nell’undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 186 milioni di franchi.

Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.