FF 2003 3056
Decreto federale concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Decreto federale Disegno concernente l’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20032, decreta:
Art. 1 1 L’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare l’emendamento all’articolo 1 della Convenzione.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.