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Decreto federale concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

BBl 2003 533 · Foglio federale

Del 27 mag 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2003-533/it/decreto-federale-concernente-l-emendamento-del-21-dicembre-2001-all-articolo-1-della-convenzione-del-10-ottobre-1980-sul-divieto-o-la-limitazione-dell-impiego-di-talune-armi-classiche-che-possono-essere-ritenute-capaci-di-causare-effetti-traumatici-eccessivi-o-di-colpire-in-modo-indiscriminato

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale (AS 2004 3951)

Oggetto parlamentare: Verbot oder Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen. Übereinkommen (03.032)

FF 2003 3056

Decreto federale concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Decreto federale Disegno concernente l’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20032, decreta:

Art. 1 1 L’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare l’emendamento all’articolo 1 della Convenzione.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.