FF 2003 259
Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo
Decreto federale Disegno concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo
del
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19761 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1 Onde consentire la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 970 milioni di franchi, per un periodo minimo di cinque anni. 2 Il periodo di credito inizia il 1° luglio 2003. A tale data, il saldo di chiusura del quinto credito quadro sarà annullato. 3 I crediti di pagamento annuali vengono iscritti nel preventivo.
Art. 2 I fondi di cui all’articolo 1 possono essere impiegati segnatamente per i seguenti fini: a. concessione di doni e di crediti a titolo di aiuto finanziario e di cooperazione tecnica bilaterale o multilaterale; b. partecipazioni al capitale di società finanziarie; c. concessione di garanzie; d. concessione di contributi a organizzazioni internazionali per l’attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione; e. concessione di contributi generali a istituzioni internazionali; f. finanziamento di misure relative all’attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l’accompagnamento, il controllo e la valutazione; g. finanziamento del personale assunto sulla base di contratti di diritto privato nel settore di prestazioni «Sviluppo e Transizione » del Segretariato di Stato all’economia (Seco) e incaricato, durante il periodo coperto dal credito qua-
Continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo. DF
dro, di svolgere i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l’attuazione delle misure di politica economica e commerciale; inoltre, finanziamento del programma di formazione e della messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. L’importo complessivo delle spese per il suddetto personale non supera l’1,5 percento dell’ammontare totale del credito quadro, ed è ripartito nella misura dello 0,9 per cento circa per la copertura delle spese per il personale assunto alla centrale di Berna, e dello 0,6 per cento circa per la formazione e la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.