FF 2003 3959
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
Termine di referendum: 9 ottobre 2003
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20021, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente
1 La Confederazione può accordare contributi:
a. a organizzazioni internazionali o programmi nell’ambito della protezione ambientale internazionale; b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale; c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera; d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell’ambito dell’attuazione di accordi internazionali in materia ambientale. 2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali. 3 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all’Assemblea federale.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.