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Decreto federale I concernente la prima aggiunta al preventivo 2003

BBl 2003 729 · Foglio federale

Del 8 lug 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2003-729/it/decreto-federale-i-concernente-la-prima-aggiunta-al-preventivo-2003

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Voranschlag 2003. Nachtrag I (03.011)

FF 2003 4185

Decreto federale I concernente la prima aggiunta al preventivo 2003

Decreto federale I concernente la prima aggiunta al preventivo 2003

del 19 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 20031, decreta:

Art. 1 Crediti riportati e crediti aggiuntivi Sono stanziati, come prima aggiunta al preventivo della Confederazione per il 2003, i seguenti crediti di pagamento, secondo elenco speciale: – 34 354 843 franchi come crediti riportati dall’anno precedente e – 150 457 635 franchi come crediti aggiuntivi.

Art. 2 Crediti d’impegno sottoposti al freno alle spese 1 Per il 2003 è stanziato un credito aggiuntivo pari a 20 359 703 franchi, secondo elenco speciale.

Art. 3 Crediti d’impegno non sottoposti al freno alle spese Per il 2003 sono stanziati un nuovo credito d’impegno e due crediti aggiuntivi per un importo totale di 24 500 000 franchi, secondo elenco speciale.

Art. 4 Modifica del decreto federale del 6 giugno 2002 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell’Unione europea per gli anni dal 2003 al 2006 (FF 2002 4712). Art. 1 1 Per finanziare la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione europea e a EURATOM, è accordato un credito d’impegno di 803 milioni di franchi per gli anni 2003–2006. 2 Se le misure finanziarie previste dall’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera entrano in vigore dopo il 1° gennaio 2003, il Consiglio federale chiede al Parlamento (con il messaggio sul credito supplementare I dell’anno corrispondente) di diminuire il credito d’impegno per la partecipazione al sesto programma quadro di un importo corrispondente alla differenza tra il contributo che la Svizzera avrebbe dovuto versare alla Comunità europea per la partecipazione integrale e l’importo necessario per garantire la partecipazione "progetto per progetto". Blocca inoltre nel credito budgetario dell’anno

1 Non pubblicato nel FF.

Prima aggiunta al preventivo 2002

corrispondente l’importo risultante dal differimento dell’entrata in vigore delle misure finanziarie.

Art. 2 Per finanziare le misure collaterali, è accordato un credito d’impegno di 28 milioni di franchi per gli anni 2003–2006.

Art. 3 Gli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2007.

Art. 5 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003 Consiglio nazionale, 10 giugno 2003 Il presidente, Gian-Reto Plattner Il presidente, Yves Christen Il segretario, Christoph Lanz Il segretario, Christophe Thomann