FF 2004 6425
Decreto federale sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007
Decreto federale Disegno sul finanziamento del promovimento dell’informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 4 della legge federale del …2 concernente il promovimento dell’informazione riguardante la piazza economica svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20043, decreta:
Art. 1 Per finanziare il promovimento dell’informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007 è stanziato un limite di spesa di 9,8 milioni di franchi. Di questo importo, 3 milioni di franchi dovranno essere conseguiti sotto forma di emolumenti di terzi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.