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Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

BBl 2004 1275 · Foglio federale

Del 28 dic 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-1275/it/legge-federale-sul-principio-di-trasparenza-dell-amministrazione-legge-sulla-trasparenza-ltras

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (AS 2006 2319)

Oggetto parlamentare: Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) (03.013)

FF 2004 6435

Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Termine di referendum: 7 aprile 2005

Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

1 La presente legge si applica:

a. all’amministrazione federale; b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; c. ai Servizi del Parlamento. 2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera né alla Commissione federale delle banche. 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:

a. è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati; b. l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

Art. 3 Campo d’applicazione materiale

1 La presente legge non si applica:

a. all’accesso a documenti ufficiali concernenti 1. procedimenti civili, 2. procedimenti penali, 3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, 4. procedure internazionali di composizione delle controversie, 5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché 6. procedimenti arbitrali; b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell’ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. 2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 4 Riserva di disposizioni speciali Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: a. dichiarano segrete determinate informazioni; o b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.

Art. 5 Documenti ufficiali

1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

a. registrata su un supporto qualsiasi; b. in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e c. concernente l’adempimento di un compito pubblico. 2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

4 RS 235.1

3 Non sono considerati ufficiali i documenti:

a. utilizzati da un’autorità per scopi commerciali; b. la cui elaborazione non è terminata; o c. destinati all’uso personale.

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 6 Principio della trasparenza 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. 2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore. 3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 7 Eccezioni

1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria; b. perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità; c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari; h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto. 2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.

Art. 8 Casi particolari 1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. 2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. 4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso. 5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.

Art. 9 Protezione dei dati personali 1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. 2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD5. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10 Domanda di accesso 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. 2 IlConsiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. 3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

a. tiene conto dei bisogni particolari dei media; b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

5 RS 235.1

Art. 11 Diritto di essere consultati 1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. 2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 12 Presa di posizione dell’autorità 1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. 2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali. 3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. 4 L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto.

Art. 13 Mediazione

1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; b. sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o c. che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà. 2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. 3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

Art. 14 Raccomandazione Se la mediazione non ha successo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura.

Art. 15 Decisione 1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa. 2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato: a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale; b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali. 3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 16 Ricorso 1 La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l’articolo 33 LPD7. 2 Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

3 Nell’ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio. 4 La Commissione decide entro due mesi.

5 Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 17 Emolumenti 1 L’accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.

2 Non vengono riscossi emolumenti per:

a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro; b. la procedura di mediazione (art. 13); e c. la procedura di decisione (art. 15). 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali. 4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

6 RS 172.021 7 RS 235.1

Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 18 Compiti e competenze Secondo la presente legge, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all’articolo 26 LPD8, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti: a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14); b. d’ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali; c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.

Art. 19 Valutazione 1 L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale. 2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. 3 I rapporti dell’Incaricato sono pubblicati.

Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti 1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio. 2 L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti: a. la gestione dei documenti ufficiali; b. l’informazione sui documenti ufficiali; c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

8 RS 235.1

Art. 22 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 23 Disposizione transitoria La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo la sua entrata in vigore.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20049 Termine di referendum: 7 aprile 2005

9 FF 2004 6435

Allegato (art. 22)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1 Legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 18 cpv. 1–4 1 Chiunque può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all’Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli. 2 Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati o l’esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta. 3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile. 4 I Cantoni trasmettono all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.

2 Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194312

Art. 17a Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200413 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale allorché adempie compiti amministrativi.

10 RS 120 11 RS 235.1 12 RS 173.110 13 RS …; RU ... (FF 2004 6435)

2 Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

3. Legge del 4 ottobre 200214 sul Tribunale penale federale

Art. 25a Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200415 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale allorché adempie compiti amministrativi. 2 Il Tribunale penale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

4. Legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati

Sostituzione di espressioni Negli articoli 6 capoverso 2 e 11 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l’articolo 26 l’espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza». Negli articoli 27 capoverso 1, 28, 29 capoversi 1, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2, 32 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, nonché 34 capoverso 2 lettera b l’espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato ». Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l’articolo 33 l’espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Art. 19 cpv. 1bis e 3bis 1bis Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200417 sulla trasparenza se:

14 RS 173.71; RU 2003 2131 15 RS …; RU ... (FF 2004 6435) 16 RS 235.1 17 RS …; RU ... (FF 2004 6435)

a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati. 3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

Art. 20 cpv. 3 3 È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1bis.

Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali Finché è in corso una procedura concernente l’accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200418 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell’ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell’articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

Art. 26 cpv. 1 1 L’Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) è nominato dal Consiglio federale.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 L’Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:

e. assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 200419 sulla trasparenza.

5. Legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Ogni interessato può esigere dall’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera legale, dati a lui relativi. L’incaricato federale della protezione dei dati e della tra-

18 RS …; RU ... (FF 2004 6435) 19 RS …; RU ... (FF 2004 6435) 20 RS 360

sparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all’Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti. 3 Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico. Tuttavia, l’interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l’esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all’interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.