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Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità Europee in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE (2002–2006)

BBl 2004 598 · Foglio federale

Del 29 giu 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-598/it/decreto-federale-che-approva-l-accordo-di-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-la-confederazione-svizzera-e-le-comunita-europee-in-vista-della-partecipazione-della-svizzera-al-sesto-programma-quadro-dell-ue-2002-2006

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale che approva l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità Europee in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell’UE (AS 2005 5055)

Oggetto parlamentare: Sechste EU-Rahmenprogramme (2002-2006). Wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit (03.075)

FF 2004 2791

Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità Europee in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE (2002–2006)

Termine di referendum: 7 ottobre 2004

Decreto federale che approva l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità Europee in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell’UE (2002–2006)

del 18 giugno 2004

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 20032, decreta:

Art. 1 1 L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 Esso è altresì autorizzato a rinnovarlo.

Art. 2 La riserva finanziaria stanziata per far fronte a un’eventuale evoluzione sfavorevole del PIL svizzero rispetto a quello degli Stati membri dell’UE è ridotta a 14 milioni di franchi. La differenza rispetto all’importo originariamente previsto può essere utilizzata per finanziare la partecipazione ai singoli progetti.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 29 giugno 20041 Termine di referendum: 7 ottobre 2004

1 FF 2004 2791