FF 2004 197
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2004
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2004
del 16 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 20033, decreta:
Art. 1 Preventivo e disavanzo preventivato 1È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2004, articolato come segue: – spese per 52 767 853 301 franchi, – introiti per 47 944 326 731 franchi, – eccedenza di spese nel preventivo finanziario di 4 823 526 570 franchi, – disavanzo nel conto economico di 7 881 566 385 franchi. 2 Le spese e l’eccedenza di spese di cui al capoverso 1 diminuiscono in ragione dei crediti bloccati secondo l’articolo 5 del presente decreto. 3 L’importo massimo delle uscite totali fissato per l’esercizio 2004 conformemente all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) ammonta a 51 433 358 864 franchi. 4 L’importo massimo delle uscite totali è aumentato di 1 128 494 800 franchi per far fronte a un fabbisogno finanziario eccezionale conformemente all’articolo 126 capoverso 3 Cost.
Art. 2 Retribuzioni del personale 1 Le retribuzioni del personale nell’ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i tribunali della Confederazione, il Controllo federale delle finanze e i Servizi del Parlamento, sono limitate nel 2004 a 3 170 627 600 franchi. 2 Le retribuzioni del personale dei tribunali della Confederazione sono limitate nel 2004 a 40 175 000 franchi.
3 Non pubblicato nel FF.
Preventivo per il 2004
3 Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate nel 2004 a 12 661 100 franchi. 4 Le retribuzioni del personale dei Servizi del Parlamento sono limitate nel 2004 a 22 327 000 franchi. 5 Nel conto di Stato 2004 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.
Art. 3 Crediti d’impegno sottoposti al freno delle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno, giusta gli elenchi speciali: franchi
– per l’acquisto di materiale 845 000 000 – per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione 221 000 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 525 400 000 – per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e 300 000 000 diplomatici, per intervento
Art. 4 Crediti d’impegno non sottoposti al freno alle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno, giusta gli elenchi speciali: franchi
– per l’acquisto di materiale 9 000 000 – per la ricerca e lo sviluppo 12 000 000 – a titolo di crediti annui per sussidi e mutui 87 300 000
Art. 5 Crediti bloccati 1 I crediti di pagamento stanziati nell’articolo 1 capoverso 1 e negli articoli 3 e 4 sono bloccati rispettivamente in ragione dell’1,5 per cento e dello 0,75 per cento. 2 Le rubriche di spesa interessate totalmente o parzialmente dal blocco dei crediti figurano nell’allegato.
Art. 6 Limite di spesa per la promozione cinematografica negli anni 2004–2007 Per il versamento di un aiuto finanziario alla promozione cinematografica (art. 3 e 4 della legge del 14 dicembre 20014 sul cinema) negli anni 2004–2007 è autorizzato un limite di spesa di 95 000 000 franchi.
Art. 7 Limite di spesa per i danni alle foreste negli anni 2001–2004 L’importo massimo per finanziare i provvedimenti volti a prevenire e riparare i danni alle foreste stanziato col decreto federale I del 13 dicembre 20005 concernente
4 RS 443.1
Preventivo per il 2004
il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2001 è aumentato da 100 000 000 a 120 000 000 franchi.
Art. 8 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Preventivo per il 2004