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Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

BBl 2004 849 · Foglio federale

Del 14 set 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-849/it/decreto-federale-che-approva-le-misure-tariffali-delle-dogane

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Zolltarifarische Massnahmen 2004/1. Bericht (04.052)

FF 2004 4263

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Decreto federale Disegno che approva le misure tariffali delle dogane

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane e l’articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulle preferenze tariffali, visto il rapporto del 25 agosto 20043 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004, decreta:

Art. 1 Sono approvate: a. le modifiche del 21 gennaio 20044 e del 30 aprile 20045 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole6 (allegati 1 e 2); b. l’abrogazione del 20 aprile 20047 dell’ordinanza del DFE del 6 agosto 2004 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco8 (allegato 3); c. la modifica del 5 marzo 20049 dell’ordinanza del 29 gennaio 1997 sulle preferenze tariffali10 (allegato 4); d. la modifica del 5 marzo 200411 dell’ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d’origine12 (allegato 5).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Approva le misure tariffali delle dogane

Allegato 1

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 gennaio 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle patate, ordina:

I L’allegato 4 numero 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 22 gennaio 2004.

21 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

13 RS 916.113.11 14 RS 916.01

2004–0105 4265

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

14 Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina 0701. 1010 18 250 14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 0710. 9010 18 000 per il 200415 14.2 Prodotti a base di patate 0710. 1010 4 000 0712. 9021 1105. 1011 2001. 9031 2004. 1011 2005. 2021

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

15 valido dal 22 gennaio 2004

Allegato 2

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 30 aprile 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 199816 sulle patate, ordina:

I L’allegato 4 numero 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 199817 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 5 maggio 2004.

30 aprile 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

16 RS 916.113.11 17 RS 916.01

2004–0781 4267

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

14 Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina 0701. 1010 18 250 14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 0701. 9010 18 000 per il 200418 14.1.2 Aumento temporaneo del contingente doganale 0701. 9010 5 000 per il 200419 14.2 Prodotti a base di patate 0710. 1010 4 000 0712. 9021 1105. 1011 2001. 9031 2004. 1011 2005. 2021

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

18 valido dal 22 gennaio 2004 19 valido dal 5 maggio 2004

Allegato 3

Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Abrogazione del 20 aprile 2004

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del DFE del 6 agosto 200320 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco, ordina:

Articolo unico L’ordinanza del DFE del 6 agosto 2003 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è abrogata con effetto dal 1° maggio 2004.

20 aprile 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

20 RU 2003 2677 3100

2004–0753 4269

Allegato 4

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 5 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 gennaio 199721 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell’allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell’allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell’allegato 1 sono superiori a quelle dell’allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l’attuale preferenza fissata nell’allegato 1. 3 Abrogato

Art. 2 Abrogato

II

1 L’allegato 2 è modificato come segue:

Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali Europa: È cancellata dall’elenco: Malta

21 RS 632.911

4270 2004–0157

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2004

Sono aggiunte all’elenco: Albania Bosnia-Erzegovina

Parte 2: Elenco dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) Africa È aggiunto all’elenco: Senegal

Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP)

Abrogata

2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

2 La cancellazione di Malta, di cui alla cifra II capoverso 1, entra in vigore il

1° maggio 2004.

5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2004

Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)

Preferenze supplementari in materia agricola concesse ai PMP a partire dal 1° aprile 2004

Designazione della merce Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale22 1.4.2004 (rispetto all’aliquota normale)**

Animali vivi e prodotti del regno 01 55 % di riduzione rispetto animale all’aliquota normale Carne e frattaglie commestibili 02 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Pesci e crostacei, molluschi e altri 03 esenti da dazio doganale invertebrati acquatici) Latte e derivati del latte 0401 a 0406 65 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Uova di volatili 0407 e 0408 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Miele naturale e prodotti 0409 e 0410 esenti da dazio doganale commestibili di origine animale) Altri prodotti di origine animale, 05 55 % di riduzione rispetto non nominati né compresi altrove all’aliquota normale Piante vive e prodotti della 06 75 % di riduzione rispetto floricoltura all’aliquota normale Legumi, piante, radici e tuberi 07 75 % di riduzione rispetto mangerecci all’aliquota normale *; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Frutta commestibile, scorze di agrumi 08 75 % di riduzione rispetto o di meloni all’aliquota normale *; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione (Caffè, tè, mate e spezie) 09 esenti da dazio doganale Cereali 10 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Prodotti della macinazione; malto; 11 55 % di riduzione rispetto amidi e fecole; inulina; glutine di all’aliquota normale frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 12 55 % di riduzione rispetto frutti diversi; piante industriali o all’aliquota normale medicinali (Gomme, resine e altri succhi e 13 esenti da dazio doganale estratti vegetali)

22 RS 632.10

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2004

Designazione della merce Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale 1.4.2004 (rispetto all’aliquota normale)**

Materie da intreccio e altri prodotti di 14 75 % di riduzione rispetto origine vegetale all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Grassi e oli animali 1501 a 1506, 75 % di riduzione rispetto 1516.1010/1099 all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Grassi e oli vegetali 1507 a 1515, 55 % di riduzione rispetto 1516.2010/2099 all’aliquota normale Preparazioni di carne 1601 e 1602 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Preparazioni di pesci, crostacei, 1603 a 1605 esenti da dazio doganale molluschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Cacao e sue preparazioni 18 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni a base di cereali, di 19 75 % di riduzione rispetto farine, di amidi o di latte; all’aliquota normale; tranne foraggi prodotti della pasticceria giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Preparazioni di legumi o di frutta 20 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni alimentari diverse 21 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sull’alcol) Residui e cascami delle industrie 23 75 % di riduzione rispetto alimentari all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Tabacchi 24 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sul tabacco) * Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l’aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale. ** Le concessioni più elevate accordate finora in alcune linee di tariffa rimangono invariate.

Allegato 5

Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPT)

Modifica del 5 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 aprile 199623 sulle regole d’origine è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le preferenze tariffali secondo l’ordinanza del 29 gennaio 199724 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: …

Art. 4 cpv. 4 4 Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia25 sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.

Art. 15 cpv. 1 1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell’economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l’allegato 2 parte 2 dell’ordinanza del 29 gennaio 199726 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.

23 RS 946.39 24 RS 632.911 25 RS 0.632.401.021 26 RS 632.911

4274 2004–0158

Ordinanza sulle regole d’origine RU 2004

Art. 32 cpv. 2 lett. d 2 Per il rilascio di un certificato d’origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue: d. nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d’origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all’articolo 25 capoverso 2.

Art. 39 cpv. 2bis 2bis Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l’origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l’autenticità della prova d’origine, le preferenze doganali non sono concesse. L’autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.

II Le appendici 1, 3 e 6 sono sostituite dalle versioni qui annesse.27

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

27 Vedi RU 2004 1453 s.

Ordinanza sulle regole d’origine RU 2004