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Decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 (WEF 05) e il World Economic Forum 2006 (WEF 06) di Davos

BBl 2004 958 · Foglio federale

Del 12 ott 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-958/it/decreto-federale-sull-impiego-dell-esercito-in-servizio-d-appoggio-a-favore-del-cantone-dei-grigioni-nell-ambito-delle-misure-di-sicurezza-per-il-world-economic-forum-2005-wef-05-e-il-world-economic-forum-2006-wef-06-di-davos

Consultato il 10 set 2026

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  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: WEF in Davos. Einsatz der Armee im Assistenzdienst (04.060)

FF 2004 4693

Decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 (WEF 05) e il World Economic Forum 2006 (WEF 06) di Davos

Decreto federale Disegno sull’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell’ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 (WEF 05) e il World Economic Forum 2006 (WEF 06) di Davos

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20042, decreta:

Art. 1 L’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio per la protezione del World Economic Forum 2005 (WEF 05) e del World Economic Forum 2006 (WEF 06) di Davos è approvato.

Art. 2 Il servizio d’appoggio in occasione del WEF 05 dura al massimo dal 17 al 31 gennaio 2005 (15 giorni).

Art. 3 È approvato l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore del WEF 06 secondo le medesime modalità e nella medesima entità per quanto concerne i compiti, il pacchetto di forze e la durata del servizio d’appoggio.

Art. 4 Il DDPS presenta al più tardi entro il quarto trimestre del 2005, in collaborazione con il DFGP, una valutazione della situazione in materia di sicurezza alle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà al referendum.