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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la modifica del decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

BBl 2004 961 · Foglio federale

Del 12 ott 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-961/it/ordinanza-dell-assemblea-federale-concernente-la-modifica-del-decreto-federale-relativo-al-regolamento-del-fondo-per-i-grandi-progetti-ferroviari

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari (AS 2005 2517)

Oggetto parlamentare: Finanzierung der FinöV-Projekte. Änderung (04.056)

FF 2004 4771

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la modifica del decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Ordinanza dell’Assemblea federale Disegno concernente la modifica del decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041, decreta:

I Il decreto federale del 9 ottobre 19982 relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificato come segue:

Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Ingresso visto l’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale3,

Art. 6 Concessione di anticipi 1 Per garantire un finanziamento continuo dei progetti, possono essere accordati al fondo anticipi imputati sul conto capitale della Confederazione, anche se comportano un aumento temporaneo del livello d’indebitamento. 2 Il tetto massimo degli anticipi che possono essere concessi in valore cumulato ammonta a 8,1 miliardi di franchi (prezzi del 1995). Il Dipartimento federale delle finanze riesamina periodicamente la situazione. L’Assemblea federale decide gli adeguamenti necessari nella determinazione del tetto massimo. Tiene allora conto, da una parte, dei vincoli tecnici, dell’evoluzione dei costi, del calendario nonché del bisogno concernente i progetti e, dall’altra, del livello d’indebitamento generale della Confederazione. Il tetto massimo non può essere aumentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. Sino alla fine del 2010 gli anticipi cumulati sono indicizzati.

18 aprile 1999 (RS 101).

Regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. O dell’AF

3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dal 2015 almeno il 50 per cento delle attribuzioni a destinazione vincolata secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. L’importo destinato al rimborso non può essere ridotto per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata. 4 In caso di ritardi di costruzione o di altri eventi imprevedibili il Consiglio federale può prorogare al massimo di due anni le scadenze previste nei capoversi 2 e 3. Gli anticipi sono sottoposti a un interesse conforme al mercato. Tale interesse è imputato al conto economico. L’Amministrazione federale delle finanze determina le modalità d’applicazione.

Art. 10 cpv. 1 1 Il 1° gennaio 2005 i mutui rimborsabili rimunerati a interessi di mercato concessi tra il 1998 e il 2004 per i grandi progetti ferroviari e utilizzati per le gallerie di base sono trasformati in contributi a fondo perso; i mutui utilizzati per gli altri progetti sono trasformati in mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente. Inoltre i mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente utilizzati per il raccordo della Svizzera orientale all’asse di transito del San Gottardo sono trasformati, in ragione del 25 per cento delle spese di investimento effettuate tra il 1998 e il 2004, in contributi a fondo perso. Restano iscritti nei conti del fondo.

Art. 11 1 Il presente decreto4, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. 2 Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 20 marzo 19985 sulla costruzione e sul finanziamento dei progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e resta in vigore per la durata dello stesso.

II La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

4 Oggi: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost; RS 101). 5 RU 1999 741