FF 2005 6455
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»
del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» depositata il 23 luglio 20032; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20043, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del 23 luglio 2003 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 80 Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch’essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità. 2 La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:
a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo; b. agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all’aperto; c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l’esportazione di animali da macello vivi sono vietati;
Iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)». DF
d. l’uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita solamente da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento; e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti vanno sostituiti con metodi alternativi; f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l’importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività; g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un’autorizzazione e un certificato di capacità; h. gli obiettivi e i metodi dell’allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole; i. l’importazione in Svizzera di animali e di prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all’estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali. 3 La Confederazione disciplina e sorveglia l’esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti: a. i Cantoni istituiscono per l’esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali; b. nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker