FF 2005 6639
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Termine di referendum: 6 aprile 2005
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta:
I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2bis 2bis I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: a. tali persone sono riconosciute come rifugiati; b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o c. in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI3.