FF 2005 1901
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
Legge federale Disegno concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20051, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge federale del 20 decembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti: Art. 43bis cpv. 1 primo periodo, 1bis (nuovo) e 3 1 Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. ... 1bis Il diritto a un assegno per grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto. 3 L’assegno mensile per una grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per una grande invalidità di grado medio al 50 per cento e quello per una grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.
2 Legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC): Art. 3a cpv. 3 Abrogato
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
3 Legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie:
Art. 25 cpv. 2 lett. a, abis (nuova) 2 Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami, le terapie e le cure (cure di base e cure mediche) dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura: 1. dal medico, 2. dal chiropratico, 3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica; abis. in deroga alla lettera a, un contributo alle cure di base dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente o in una casa di cura;
Art. 50 Convenzioni tariffali con le case di cura Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l’assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio. Conviene con la casa di cura rimunerazioni forfettarie. I capoversi 6 e 7 dell’articolo 49 sono applicabili per analogia.
Art. 104a Abrogato
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Il numero 2 (art. 3a cpv. 3 LPC) entra in vigore simultaneamente alla legislazione d’esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.