FF 2005 2169
Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007
Decreto federale Disegno sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1, visto l’articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006–2007 è stanziato un limite di spesa di 34 milioni di franchi.
Art. 2 1 Il presente decreto non sottostà al referendum.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2006.