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Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto

BBl 2005 722 · Foglio federale

Del 2 ago 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2005-722/it/decreto-federale-del-13-giugno-2008-sul-finanziamento-aggiuntivo-temporaneo-dell-assicurazione-invalidita-mediante-l-aumento-delle-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-modifica-con-il-decreto-federale-del-12-giugno-2009-concernente-la-modifica-del-questo-decreto

Consultato il 10 set 2026

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Atto risultante: Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto (AS 2010 3821)

Oggetto parlamentare: AI. Finanziamento aggiuntivo (05.053)

FF 2005 4177

Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto

Decreto federale Disegno sul finanziamento aggiuntivo dell’AI mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta:

I La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3 lett. c (nuova) 3 L’assicurazione è finanziata:

c. mediante la quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto che le è devoluta secondo l’articolo 130 capoversi 3 e 3bis.

Art. 130 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale può aumentare le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali. Il provento dell’aumento è devoluto integralmente all’assicurazione invalidità. Estinti i debiti dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale riduce in modo corrispondente le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e 2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto stabilite nell’articolo 130 capoversi 1–3bis.

II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.