FF 2006 8753
Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Legge federale Disegno concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta:
I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 14a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: a. la tassa sul traffico pesante non è stata pagata o il detentore è stato invano diffidato; b. i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato; c. il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 21 Abrogato
Art. 22 L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
Art. 23 cpv. 3 3 Le decisioni d’imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.
Misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF
II La legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: a. il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; b. il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’imposta secondo la legge del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli autoveicoli; e c. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 19976 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 16 cpv. 5 5 La licenza di circolazione viene revocata se la tassa sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute per il veicolo non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure se il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.