FF 2006 1731
Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Programma di legislatura)
A Legge federale Progetto sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Programma di legislatura)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, decreta:
I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:
Art. 74 cpv. 3 3 L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro i trattati intercantonali e contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e programma di legislatura.
Art. 94a (nuovo) Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura 1 Per il decreto federale sul programma di legislatura, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza residua. Su ogni proposta si vota separatamente. 2 Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.
Art. 144 cpv. 3 3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell’attività governativa nell’anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell’anno in questione, sull’attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori superiori. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.
Legge sul Parlamento
Art. 146 Programma di legislatura 1 All’inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice sul programma medesimo. 2 Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell’Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli. 3 Nel messaggio sul programma di legislatura, per gli obiettivi sono specificati gli indicatori superiori. Il messaggio fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all’Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo). 4 Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.
Art. 147 Trattazione del programma di legislatura 1 Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive. Minoranza (Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth) 1 Le due Camere deliberano sul programma di legislatura nella stessa sessione. 2 Il presidente della Confederazione difende il programma di legislatura dinnanzi alle Camere. 3 I regolamenti delle Camere possono prevedere che:
a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi, di maggioranza o di minoranza, della commissione incaricata dell’esame preliminare; e b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.