FF 2006 1749
Legge federale sulla circolazione stradale (Disegno)
Legge federale Disegno sulla circolazione stradale (LCStr)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, ordina:
I La legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 52 Manifestazioni 1 Le corse automobilistiche su circuito alla presenza di pubblico con sportive veicoli a motore, come pure le altre manifestazioni sportive su strade pubbliche con veicoli a motore o velocipedi sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni in cui si svolge la manifestazione. 2 Il Consiglio federale può vietare determinati tipi di manifestazioni sportive con veicoli a motore. Nella sua decisione, esso tiene in considerazione soprattutto le esigenze della sicurezza stradale e della protezione dell’ambiente. 3 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. gli organizzatori garantiscono uno svolgimento ineccepibile della manifestazione; b. le esigenze della circolazione lo permettono; c. sono adottate le misure di sicurezza in base allo stato attuale della tecnica; d. non sono prevedibili effetti dannosi per la popolazione e per l’ambiente provocati da rumore, odori o sostanze nocive; e. è stata conclusa l’assicurazione responsabilità civile prescritta. 4 Il rilascio di un’autorizzazione non costituisce un diritto.