FF 2006 2303
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)
Legge federale Progetto sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 131 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20063, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 2 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.