FF 2006 179
Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione
Decreto federale Disegno che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:
Art. 1 1 Il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 20003 e il Regolamento di esecuzione del Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000, comprese le Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 La legge del 25 giugno 19544 sui brevetti è modificata come segue: Art. 13 cpv. 1 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per: a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito; b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni. Art. 46a cpv. 2, primo periodo, e cpv. 4 lett. g 2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l’interessato è stato informato dall’Istituto sull’inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. …
Approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del relativo Regolamento di esecuzione. DF
4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini: g. abrogata Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3 E. Data di 1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato deposito I. In generale l’ultimo dei seguenti elementi: a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto; b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente; c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante o un disegno mancante della descrizione sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente. Art. 57 cpv. 2 Abrogato Art. 58 F. Modifica degli 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va atti tecnici data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. 2 Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’articolo 2.