FF 2006 3271
Legge federale sull'agricoltura (LAgr)
Termine di referendum: 13 luglio 2006
Legge federale sull’agricoltura (LAgr)
Modifica del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 20041; visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta:
I La legge federale del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 16a Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. 2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.