FF 2006 3521
Legge sull'azienda delle telecomunicazioni (Autonomia di Swisscom) (Disegno)
Legge Disegno sull’azienda delle telecomunicazioni (Autonomia di Swisscom)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20061, decreta:
I La legge del 30 aprile 19972 sull’azienda delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 2 Posizione della Confederazione 1 e 2 abrogati
Art. 28a (nuovo) Privatizzazione 1 L’azienda è trasformata in una società anonima secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni3. I suoi rapporti giuridici non ne risultano modificati. 2 Il Consiglio federale fissa la data della trasformazione e prende le decisioni necessarie per la trasformazione. Gli articoli 99–101 della legge del 3 ottobre 20034 sulla fusione (LFus) non sono applicabili. 3 In vista della trasformazione dell’azienda sono adottate segnatamente le misure seguenti: a. l’azienda prepara i necessari adeguamenti dello statuto e allestisce un bilancio intermedio conformemente all’articolo 58 LFus, applicato per analogia; b. il consiglio d’amministrazione convoca l’assemblea generale; c. l’assemblea generale delibera in materia di trasformazione, adeguamento dello statuto, bilancio intermedio e discarico al consiglio d’amministrazione a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate e dei valori nominali delle azioni rappresentate. Con le stesse maggioranze qualificate elegge il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione. Le decisioni richiedono l’atto pubblico;