FF 2007 6517
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 37a
Sezione 6: Blocco e liberazione di crediti
Art. 37a Blocco di crediti Nel decreto federale concernente il preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente: a. crediti d’impegno; b. limiti di spesa; c. crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.
Art. 37b Liberazione di crediti 1 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora: a. una grave recessione lo esiga; o b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.