FF 2007 1331
Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008–2011
D Decreto federale Disegno sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008–2011
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta:
Art. 1 1 È stanziato un limite di spesa di 1579,6 milioni di franchi per i sussidi d’esercizio secondo l’articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:
2008: 370 milioni di franchi; 2009: 375 milioni di franchi; 2010: 410 milioni di franchi; 2011: 424,6 milioni di franchi.
Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per il periodo 2008–2011 è stanziato un credito d’impegno di 125 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l’articolo 18 LSUP.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.