FF 2007 1347
Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)
L Legge federale Disegno sui Politecnici federali (Legge sui PF)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:
I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:
Art. 17a (nuovo) Incarichi di insegnamento 1 Salvo convenzione contraria, gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni sono assunti con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni. 2 Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. 3 I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.
Titolo prima dell’art. 40e (nuovo) Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del …
Art. 40e (nuovo) L’articolo 17a si applica a tutti gli incarichi di insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi di insegnamento esterni in corso di svolgimento a tale data devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.