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Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)

BBl 2007 193 · Foglio federale

Del 20 feb 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2007-193/it/legge-federale-sui-politecnici-federali-legge-sui-pf

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sui Politecnici federali (AS 2008 431)

Oggetto parlamentare: Promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012)

FF 2007 1347

Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)

L Legge federale Disegno sui Politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:

I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:

Art. 17a (nuovo) Incarichi di insegnamento 1 Salvo convenzione contraria, gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni sono assunti con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni. 2 Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. 3 I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell’art. 40e (nuovo) Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del …

Art. 40e (nuovo) L’articolo 17a si applica a tutti gli incarichi di insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi di insegnamento esterni in corso di svolgimento a tale data devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.