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Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

BBl 2007 195 · Foglio federale

Del 20 feb 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2007-195/it/legge-federale-sulla-ricerca-legge-sulla-ricerca-lr

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sulla ricerca (AS 2008 433)

Oggetto parlamentare: Promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012)

FF 2007 1351

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

N Legge federale Disegno sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:

Art. 5 lett. a e b Sono organi della ricerca: a. le istituzioni di promovimento della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (FNS); 2. l’Associazione delle Accademie svizzere (Accademie svizzere delle scienze) comprendente: – l’Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), – l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), – l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), – l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST); b. gli organi incaricati della ricerca universitaria: 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali;

Art. 5a cpv. 4 Abrogato

Legge sulla ricerca

Art. 6 cpv. 1 1 La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: a. l’esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19995 sull’aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali; d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell’Amministrazione federale.

Art. 7 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3 Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria. 4 Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni:

a. l’istituzione non ha scopo di lucro; b. l’indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita; c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche; d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.

Art. 8 Fondo nazionale svizzero 1 Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per: a. sostenere progetti di ricerca; b. promuovere le nuove leve scientifiche; c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria; d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale. 2 Il Fondo esegue i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.

5 RS 414.20 6 RS 414.71

Legge sulla ricerca

3 Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l’applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l’altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l’innovazione. 4 Per garantire la continuità delle sue attività di promovimento della ricerca, può impiegare i contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell’esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo. 5 Nell’ambito delle sue attività di promovimento può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sovvenzionate con mezzi pubblici.

Art. 9 Accademie svizzere delle scienze 1 Le accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi: a. assicurano e promuovono l’individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia; b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza; c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico. 2 Le accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività di promovimento nell’ambito dell’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria. 3 Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. 4 Il dipartimento competente conclude con l’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell’ambito dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 11a (nuovo) Buona prassi scientifica e sanzioni 1 Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica. 2 Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:

Legge sulla ricerca

a. l’avvertimento scritto; b. l’ammonizione scritta; c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l’esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi. 3 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l’innovazione, dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 13 cpv. 2–4 2 Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere:

a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento; b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. 3 I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso. 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 16 cpv. 3 lett. d (nuova), nonché 7 3 Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:

d. assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell’ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell’interesse della politica estera scientifica della Svizzera. 7 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b–d.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

7 RS 616.1 8 RS 313.0