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Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)

BBl 2007 245 · Foglio federale

Del 6 mar 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2007-245/it/legge-sulle-poste-lpo-trasporto-di-giornali-e-periodici-in-abbonamento

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge sulle poste (LPO) (AS 2007 5645)

Oggetto parlamentare: Presseförderung mittels Beteiligung an den Verteilungskosten (06.425)

FF 2007 1487

Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)

Legge sulle poste (LPO) Progetto (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 20071; visto il parere del Consiglio federale del … 20072, decreta:

I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue:

Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento 1 La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza. 2 Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all’importanza della parte redazionale. 3 Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni supplementari a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il trasporto e segnatamente a quelli la cui tiratura rientri nei limiti fissati dal Consiglio federale. 4 L’approvazione dei prezzi del trasporto di giornali e periodici in abbonamento spetta al Dipartimento. 5 La Confederazione indennizza la Posta, sino a un massimo di 60 milioni di franchi annui, per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali secondo i capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale stabilisce ogni anno l’indennità in base ai costi effettivi non coperti. Esso determina i costi computabili. 6 La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.

Legge sulle poste

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

Minoranza I (Weyeneth, Amstutz, Beck, Fehr Hans, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Schibli)

Art. 15 cpv. 5 Stralciare

Minoranza II (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Vermot-Mangold)

Art. 15 cpv. 5

5 … la Posta, con un importo annuo minimo di 60 milioni di franchi, per i costi …

Minoranza III (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Lustenberger, Vermot-Mangold)

Art. 15 cpv. 6 6 … versa ogni anno alla Posta un’indennità minima di 20 milioni di franchi per la concessione …

Minoranza IV (Schelbert, Büchler, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse)

N. II cpv. 2 2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008. (Stralciare il resto del periodo)

Minoranza V (Lustenberger, Büchler, Gross Andreas, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert)

N. II cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 1bis L’articolo 15 capoverso 5 ha effetto sino all’entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

Legge sulle poste

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. (Stralciare il resto del periodo)

Legge sulle poste