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Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

BBl 2007 429 · Foglio federale

Del 17 apr 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2007-429/it/legge-federale-sull-accesso-alle-professioni-di-trasportatore-su-strada-lpts

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (AS 2009 5651)

Oggetto parlamentare: Riforma delle ferrovie 2 (05.028)

FF 2007 2603

Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

Legge federale Allegato 2 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20052 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20073, decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1 1 La presente legge disciplina l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada. 2 Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del …4 sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente legge si intende per: a. professione di trasportatore di viaggiatori su strada: qualsiasi impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l’autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un’impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un’attività ai sensi della presente definizione; b. professione di trasportatore di merci su strada: qualsiasi impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati;

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

c. autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.

Art. 3 Autorizzazione 1 L’esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione. 2 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3 Ogni veicolo dell’impresa deve essere munito di una copia autenticata dell’autorizzazione. 4 L’UFT tiene un registro ufficiale dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 4 Condizioni

1 Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

a. affidabilità (art. 5); b. capacità finanziaria (art. 6); e c. capacità professionale (art. 7). 2 Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di onorabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell’impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

Art. 5 Affidabilità

1 Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

a. non è stata condannata per aver commesso un crimine; b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare circa il loro peso e dimensioni. 2 Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

Art. 6 Capacità finanziaria 1 La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli. 2 Il Consiglio federale determina gli importi di base.

5 RS 741.01

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 7 Capacità professionale 1 Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità. 2 Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale. 3 L’autorità o l’ente incaricato di organizzare l’esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all’autorità federale competente. Il regolamento d’esame disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell’esame. 4 L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall’attestato di capacità o dal diploma. 5 Le persone che dimostrano di possedere un’esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un’impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato. 6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall’esame.

Art. 8 Ritiro dell’autorizzazione 1 L’UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione. 2 Ritira l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l’impresa o la sua direzione ha violato ripetutamente o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

Art. 9 Prosecuzione dell’attività in caso di morte o di incapacità 1 Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di affidabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l’impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l’UFT può prolungare questo termine al massimo di sei mesi. 2 La direzione effettiva e permanente dell’impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di affidabilità e abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell’impresa.

Art. 10 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 11 Contravvenzioni Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. esercita la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada senza autorizzazione; b. contravviene a una decisione emanata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni esecutive e notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo; c. contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 12 Competenza e procedura 1 Ilperseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano all’UFT. 2 La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

6 RS 313.0