FF 2007 417
Codice penale
Codice penale svizzero Disegno
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:
I Il Codice penale2 è modificato come segue:
Art. 161 n. 3–5 3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società. 5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.