FF 2007 4509
Decreto federale concernente l'impiego dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere
Decreto federale Disegno concernente l’impiego dell’esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20072, decreta:
Art. 1 La proroga dell’impiego dell’esercito per la protezione di rappresentanze straniere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012 al più tardi è approvata.
Art. 2 L’impiego avviene nel quadro del servizio d’appoggio.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.